Art. 12.
1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 80. - La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica,
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o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio o oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Si applica il quarto comma dell'articolo 70».